L’art. 13, decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha interamente riscritto l’art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dimezzando i presupposti per l’adozione, da parte degli ispettori del lavoro, del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Nei casi in cui sia necessario far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, sia nelle ipotesi di lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, qualora venga accertato almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, i provvedimenti di sospensione dovranno essere adottati qualora siano presenti sul luogo di lavoro almeno il 10% del personale senza opportuna comunicazione di assunzione e, dunque, con riferimento ai lavoratori subordinati o parasubordinati, con esclusione, di soci e collaboratori familiari.
Diversamente, il provvedimento di sospensione potrà essere adottato qualora vengano riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rientranti nelle violazioni di cui all’Allegato 1, D.L. Fiscale, e, in particolare:
– mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
– mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
– mancata formazione ed addestramento;
– mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
– mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
– mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto;
– mancanza di protezioni verso il vuoto;
– mancata applicazione delle armature di sostegno;
assenza di disposizioni organizzative e procedurali per i lavoro in prossimità di linee elettriche;
– presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali;
– mancanza di proiezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianti a terra, ecc.);
– omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Per ottenere la revoca del provvedimento, oltre alla regolarizzazione dei lavoratori, sarà necessario il pagamento degli specifici importi di cui al predetto Allegato 1, ovvero, nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari ad euro 2.500,00 fino a 5 lavoratori irregolari e pari ad euro 5.000,00 qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.
Tali somme sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti, la medesima impresa sia stata destinataria del provvedimento di sospensione.
I provvedimenti di sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare non si applicano nel caso in cui il lavoratore sia l’unico occupato dall’impresa.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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