ISCRO è la nuova Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa destinata ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
Istituita dalla legge di Bilancio 2021 per il triennio 2021-2023, ISCRO giunge alla sua prima scadenza il 31 ottobre prossimo, data entro la quale (secondo le indicazioni fornite dall’INPS) va presentata domanda di prestazione per il 2021.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire chi può chiedere la nuova indennità, quanto spetta e come fare domanda.
L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa o ISCRO è stata introdotta dall’articolo 1, commi 386-400, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in via sperimentale, per il solo triennio 2021-2023 e in attesa che la riforma degli ammortizzatori sociali intervenga a disporre nuove tutele previdenziali per i lavoratori autonomi.
L’INPS ha successivamente fornito le istruzioni operative con la circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94 mentre con il messaggio 22 settembre 2021, n. 3180 ha spiegato come presentare domanda di riesame per le domande respinte.
L’Indennità è riconosciuta ai liberi professionisti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
N.B. ISCRO spetta anche ai partecipanti agli studi associati o società semplici.
Presupposto per l’accesso all’indennità è l’iscrizione alla Gestione separata (da effettuarsi quindi prima della presentazione della domanda).
I lavoratori di cui sopra, per avere diritto a ISCRO, devono possedere tutti i seguenti requisiti:
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
– avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda (per esempio se la domanda di indennità ISCRO è presentata nel 2021, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla Dichiarazione dei redditi dell’anno 2020, che deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2017, 2018 e 2019);
– avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente (ii riferimento è al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR ed esposto, nella dichiarazione dei redditi, nel quadro “RE”, nel caso di attività professionale individuale, ovvero nel quadro “RH” nel caso di partecipazione a studi associati, o nel quadro “LM”, per i soggetti in regime forfettario. Sono escluse altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa);
essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
– essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Si ricorda che l’indennità ISCRO è incompatibile con l’APE sociale, con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e con compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza erogati per cariche elettive e/o politiche. E’ invece compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
La legge di Bilancio 2021 stabilisce che l’indennità ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda. Viene inoltre fissato un limite mensile minimo e massimo rispettivamente di 250 euro e di 800 euro (annualmente rivalutati sulla base dei dati ISTAT).
Qualora applicando il criterio di calcolo su indicato, la misura della prestazione dovesse risultare di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità viene erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.
La prestazione ISCRO è erogata per 6 mensilità, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023. Infine, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
La domanda di indennità ISCRO va presentata entro il 31 ottobre 2021 all’INPS esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione del sito INPS denominata “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
La domanda può essere presentata anche tramite gli Istituti di Patronato o avvalendosi del servizio di Contact Center integrato.
Le credenziali di accesso sono lo SPID di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS).
I richiedenti ISCRO la cui domanda è stata respinta per mancanza dei requisiti previsti possono proporre un’istanza di riesame all’INPS accedendo allo stesso servizio disponibile per la domanda di prestazione e utilizzando il tasto “Richiedi riesame” presente nella sezione “Le mie ultime domande”.
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste”.
Una volta attivata la funzione è necessario esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta di riesame e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte. Con il pulsante “Presenta richiesta di riesame” si trasmette la richiesta e si ottiene la ricevuta con il numero di protocollo.
Da ultimo si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha disposto l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva alla Gestione separata per “ISCRO” pari a 0,26% per l’anno 2021 (e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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