La Ctr Sicilia ha stabilito che l’esenzione Ici per gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici è subordinata a un requisito soggettivo, per cui l’ente non deve avere come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, e a uno oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.
Questo il contenuto della sentenza n. 7549, depositata il 6 settembre 2021.
I fatti in causa
La vertenza vedeva contrapposti un Comune siciliano della Val di Noto ed un ente ecclesiastico, che aveva ricevuto un avviso di accertamento Ici, relativo ad una determinata annualità.
L’ente ricorreva avanti alla Ctp di Ragusa, lamentando che non fosse stata considerata dal Comune l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/1992 e sostenendo, in proposito, di essere un ente ecclesiastico con personalità giuridica e, inoltre, che l’immobile era destinato per gli scopi istituzionali.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo l’assunto non provato.
L’appello dell’ente
Il contribuente proponeva gravame avanti alla Ctr Sicilia, eccependo, in primo luogo, la nullità della sentenza per la mancata comunicazione della trattazione dell’udienza e, nel merito, insistendo per l’esenzione, riferendo che l’immobile era destinato alla residenza dei membri dell’ente ove realizzavano la propria formazione religiosa, come da Statuto.
Il Comune appellato, dal canto suo, costituitosi nel grado di appello, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente. In particolare, il Comune evidenziava che non era stata fornita la prova del requisito oggettivo, in quanto l’immobile oggetto di tassazione era censito come villino, di categoria catastale A7.
La decisione
La Ctr siciliana, superata la questione preliminare di nullità della sentenza posta dall’appellante alla luce della regolare comunicazione dell’udienza di trattazione, ritiene l’appello infondato.
L’esenzione Ici per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, premette il Collegio regionale siculo, non si applica ai fabbricati che vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive.
In tal caso, infatti, non rilevano né la destinazione per fini sociali o religiosi degli utili eventualmente ricavati dall’attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico.
In questo senso, fatto richiamo ad una statuizione della Suprema Corte (cfr. Cass. 18821/2018), la Ctr della Trinacria non può che confermare l’esito del giudizio di primo grado, ritenendo non automatica l’esenzione dall’imposta ex art. 7 D.Lgs. 504/92 citato, riservata agli immobili utilizzati per gli scopi istituzionali dell’ente, di culto e religiosi, senza fini di lucro.
Conclusioni
In definitiva, in base al dettato normativo, l’esenzione è subordinata oltre che al requisito soggettivo attestante che l’ente non abbia come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, anche al requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.
Di conseguenza, non avendo parte contribuente provato l’esistenza del requisito oggettivo, non depositando lo Statuto, l’appello è stato rigettato.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.