Quasi tutto pronto per l’applicazione dell’esonero contributivo per le filiere dei settori agrituristico e vitivinicolo e della birra previsto dall’art. 70 del DL 73 2021 Sostegni bis. Sempre sospesi intanto i termini di versamento.
Con la circolare 156 del 21 ottobre 2021 INPS riepiloga le istruzioni su:
– Soggetti beneficiari
– Misura dell’esonero, esclusioni e risorse stanziate
– Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Si ricorda che l’esonero riguarda datori di lavoro e lavoratori autonomi del settore agricolo contraddistinti dai seguenti codici ATECO
– 01.21.00 Coltivazione di uva
– 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
– 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
– 11.05 Produzione di birra
– 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
– 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.
L’agevolazione è riconosciuta nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni spettanti nel periodo di riferimento ovvero:
– Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021
– Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021.
Restano dovuti invece premi e contributi dovuti all’INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero. Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti del dovuto
L’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:
-regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). In un prossimo messaggio saranno dettagliate anche le istruzioni operative
L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”. Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.
L’istituto ricorda che, come già comunicato con il messaggio n. 2418/2021 sono stati differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero . Inoltre in attesa della definizione delle domande ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei versamenti di marzo, luglio e settembre 2021 .
Una volta definita l’istanza di esonero con esito positivo, il contribuente potrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con modalità ratealle 3.
Anche dopo l’autorizzazione l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei requisiti
L’istituto sottolinea che la mancanza della conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili comporta il respingimento dell’istanza e, se rilevata a seguito di ulteriori controlli, comporterà l’annullamento del provvedimento e il recupero della contribuzione dovuta e aggravio delle sanzioni civili.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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