Il decreto legge n. 146/2021, approdato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, si occupa di materia fiscale nei suoi primi sette articoli, intervenendo in primis in ambito riscossione, soprattutto per dare maggiore respiro ai contribuenti debitori nel momento della ripresa dei pagamenti, dopo il lungo periodo di sospensione deciso a seguito dell’emergenza sanitaria. Da segnalare, inoltre: la regolarizzazione gratuita per chi ha indebitamente utilizzato il bonus ricerca e sviluppo; la semplificazione della disciplina del patent box, che si trasforma in una maggiorazione del 90% dei costi ammissibili; il rifinanziamento con altri 100 milioni di euro del fondo istituito per incentivare l’acquisto di veicoli con emissioni di anidride carbonica basse.
Art. 1 – Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Chi è decaduto dalla “rottamazione ter” (articoli 3 e 5, Dl n. 119/2018) e dal “saldo e stralcio” (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge 145/2018) per non aver rispettato il pagamento di una o più rate può “recuperare” e fruire ancora dei benefici derivanti dall’adesione a quelle definizioni agevolate se, entro il termine del 30 novembre 2021, versa le quote omesse. Viene, infatti, stabilito che, per quanto riguarda le rate che originariamente scadevano nel 2020, si considerano tempestivi i versamenti effettuati entro quella data. Inoltre, poiché è espressamente previsto che trova applicazione la norma secondo cui non determina inefficacia della definizione la tardività non superiore a cinque giorni, le somme in questione potranno essere versate fino al 5 dicembre, termine che, cadendo di domenica, slitta automaticamente al giorno successivo.
Art. 2 – Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Per pagare le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 si avranno a disposizione centocinquanta giorni, anziché gli ordinari sessanta (articolo 25, comma 2, Dpr 602/1973). Solo quando sarà inutilmente decorso tale intervallo temporale, scatteranno gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e il concessionario potrà procedere con l’espropriazione forzata.
Art. 3 – Estensione della rateazione per i piani di dilazione
Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, data di “inizio ufficiale” della pandemia, sale a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dai provvedimenti di rateizzazione (articolo 68, comma 2-ter, Dl 18/2020).
Può beneficiare della novità anche chi, all’entrata in vigore del “decreto fiscale”, risulta già decaduto dai piani di rateizzazione, perché, ad esempio, non ha versato entro il mese di settembre le rate che erano state sospese fino al 31 agosto per l’emergenza sanitaria; a tal fine, dovrà saldare entro il 31 ottobre (con slittamento automatico al 2 novembre) gli importi sospesi e non ancora pagati. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti effettuati dall’agente della riscossione dal 1° ottobre fino all’entrata in vigore della norma, e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici che ne sono conseguiti; inoltre, in caso di versamenti di importi sospesi eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.
Art. 4 – Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022
Aumenta di 100 milioni di euro, da 112 a 212, il contributo erogato per l’anno 2021 all’ente pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione, al fine di garantire l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.
Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale
Lotteria dei corrispettivi. Definita la ripartizione, per le annualità dal 2021 al 2023, delle risorse assegnate all’apposito fondo istituito presso il Mef (articolo 18, comma 2, Dl 119/2018), vale a dire la quota riservata all’attribuzione dei premi legati alle estrazioni e quella destinata, invece, alle spese amministrative e di comunicazione (commi 1-4).
Bonus teatri e spettacoli. Il credito d’imposta spettante alle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che nel 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) e non più anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa, come invece prevedeva la norma istituiva dell’agevolazione (articolo 36-bis, comma 5, Dl 41/2021); ciò, per consentire la verifica del rispetto del limite complessivo di spesa, fissato in 10 milioni di euro. Il bonus, infatti, è “teoricamente” pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di quelle attività (anche in caso di utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti), ma, per non andare oltre il tetto di risorse disponibili, è previsto che l’Agenzia delle entrate, dopo aver ricevuto dai contribuenti interessati le comunicazioni delle spese ammissibili con indicazione del credito teorico (vedi “Bonus Teatri e Spettacoli: le comunicazioni dal 14 ottobre”), dovrà quantificare – e rendere noto con apposito provvedimento, da emanare entro il prossimo 25 novembre 2021 – la quota percentuale del bonus effettivamente fruibile, determinata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare totale dei crediti d’imposta richiesti (comma 5).
Riscossione locale. Modificata la norma in base alla quale le amministrazioni locali possono affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale (agenzia delle Entrate – Riscossione) le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 2, comma 2, Dl 193/2016): l’intervento esclude dall’elenco questi ultimi soggetti (comma 6).
Bonus ricerca e sviluppo. Introdotta una procedura di regolarizzazione gratuita a favore di chi, alla data di entrata in vigore del “decreto fiscale”, ha indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013) maturato tra il 2015 e il 2019: la somma in questione potrà essere riversata, senza sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2022, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, aggiungendo, nella seconda ipotesi, gli interessi legali con decorrenza dal 17 dicembre 2022. La sanatoria non può essere fruita nelle ipotesi di condotte fraudolente, documenti falsi, fatture per operazioni inesistenti, assenza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese. La procedura prevede la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno indicati in un provvedimento da emanare entro il 31 maggio, e si considera perfezionata solo a seguito dell’integrale versamento delle somme dovute; ne consegue che, se si opta per il pagamento dilazionato e si salta una delle scadenze, gli importi residui verranno iscritti a ruolo, con l’aggiunta degli interessi e di una sanzione amministrativa del 30% (commi 7-12).
Aiuti di Stato. Tra le misure di sostegno adottate durante la pandemia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, nei limiti del Temporary framework Ue (articolo 1, comma 13, Dl 41/2021), vanno considerate anche: il contributo a fondo perduto per le start up (articolo 1-ter, Dl 41/2021), la definizione agevolata degli avvisi bonari per le partite Iva (articolo 5, Dl 41/2021), l’esenzione Imu (articolo 6-sexies, Dl 41/2021), nonché il contributo a fondo perduto e il bonus affitti disciplinati dal “decreto Sostegni bis” (articoli 1 e 4, Dl 73/2021) (comma 13).
Intermediari abilitati. Anche gli iscritti nel registro dei revisori legali entrano nel novero dei incaricati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali in via telematica mediante il servizio Entratel (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998). Tali soggetti, pertanto, si aggiungono: agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; agli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), Dlgs 241/1997) e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; ai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; agli altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (comma 14).
Art. 6 – Semplificazione della disciplina del patent box
Cambia pelle la disciplina del patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014 e articolo 4, Dl 34/2019, ora abrogati), ossia lo sconto fiscale riservato ai titolari di reddito d’impresa in riferimento ai costi sostenuti per determinati beni immateriali utilizzati nello svolgimento della propria attività: anziché quantificare la quota di reddito esclusa dall’imponibile complessivo, potranno scegliere di applicare a quei costi una maggiorazione del 90%. Nell’elenco dei beni ammissibili all’agevolazione vengono fatti rientrare anche i marchi d’impresa che, dal 2017, erano stati esclusi dalla “vecchia” disciplina. L’opzione vale per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile ed è efficace ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell’Irap. La nuova disciplina è applicabile alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore del “collegato fiscale”; chi sceglie di adottarla non può fruire, per tutta la durata e in relazione ai medesimi costi, del bonus per le attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 198 e seguenti, legge 160/2019).
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà individuare le modalità attraverso le quali esercitare l’opzione. Le informazioni necessarie per il calcolo della maggiorazione andranno indicate in idonea documentazione (predisposta secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Entrate), il cui possesso dovrà essere comunicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
Art. 7 – Rifinanziamento Fondo automotive
In aggiunta alle risorse messe in campo l’estate scorsa (vedi: “Dal Sostegni bis convertito – 6: rifinanziati gli ecobonus veicoli”) e già quasi completamente esaurite, arrivano ulteriori 100 milioni di euro per il fondo ecobonus istituito allo scopo di incentivare l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale (articolo 1, comma 1041, legge 145/2018).
Le nuove risorse sono destinate a finanziare quattro diverse tipologie di contributi, commisurati alle emissioni di anidride carbonica:
65 milioni di euro per l’acquisto, anche in leasing, degli autoveicoli più green, con emissioni di CO2 fino a 60 g/Km, praticamente i modelli a propulsione elettrica e quelli ibridi plug-in. Il bonus è pari a 6.000 euro (ovvero a 4.000 euro in assenza di rottamazione) per le auto fino a 20 g/Km, mentre per quelle comprese nella fascia 21-60 g/Km è pari a 2.500 euro ovvero, in assenza di rottamazione, a 1.500 euro (articolo 1, comma 1031, legge 145/2018)
20 milioni di euro, di cui 15 riservati ai veicoli esclusivamente elettrici, per l’acquisto, anche in leasing, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica, ossia autocarri e furgoni, o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, come camper, furgoni blindati, ambulanze, autofunebri, ecc. L’entità del bonus varia (da 800 a 8.000 euro) a seconda della massa totale a terra del veicolo, dell’alimentazione dello stesso e della presenza o meno di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4 (articolo 1, comma 657, legge 178/2020)
10 milioni di euro per l’acquisto, anche in leasing, di autoveicoli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/Km, cioè i modelli ibridi “semplici” e gran parte di quelli con motore tradizionale a benzina o gasolio. Il bonus, pari a 1.500 euro, è riconosciuto solo se c’è contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 2011 e se il venditore pratica uno sconto di almeno 2.000 euro (articolo 1, comma 654, legge 178/2020)
5 milioni di euro per l’acquisto di autoveicoli usati di categoria non inferiore a Euro 6, con emissioni di CO2 fino a 160 g/Km e prezzo non superiore a 25.000 euro Il bonus, che spetta solo in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 2011, è pari a 2.000 euro per le auto fino a 60 g/Km, 1.000 euro per quelle comprese nella fascia 61-90 g/Km e 750 euro, infine, per le auto con emissioni da 91 a 160 g/Km (articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), Dl 73/2021).
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