La bozza di decreto fiscale appena approvata dal Governo introduce ulteriori periodi di cassa integrazione COVID, per le aziende di alcuni settori particolarmente colpiti dall’emergenza COVID 19. Si tratta di:
– 13 settimane, da fruire tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati da cassa in deroga e assegni ordinari e
– 9 settimane di cassa integrazione ordinaria per il settore tessile , moda, pelletterie.
Vediamo nello specifico le due misure sulla base della bozza di creto, che ricordiamo potrebbe ancora subire modifiche prima della pubblicazione in Gazzetta.
1. I datori di lavoro che accedono ad assegno ordinario o cassa inderoga ( artigianato servizi, terziario, somministrazione ) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare:
– per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;
– domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;
– per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza obbligo di versamento del contributo addizionale.
I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in
– 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in
-353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga
la cui erogazione come di consueto è monitorata dall’INPS.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto.
– domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale
– per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021,
Non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le risorse a disposizione ammontano a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
Le domande andranno inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, con ogni probabilità quindi al 30 novembre 2021
Attenzione va prestata al fatto che ai datori che utilizzino i trattamenti di integrazione salariale citati resta precluso l’avvio delle procedure di di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e delle procedure per licenziamenti collettivi per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Fanno eccezione al divieto, come per le misure dei decreti emergenziali precedenti :
-le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione,
– le ipotesi di accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI
– i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.