Il Governo ha varie possibilità di intervenire a favore delle aziende in crisi. La “SuperAce” è una opportunità premiante per le società che investono capitale proprio. Soprattutto in periodo di crisi rappresenta grande sollievo per le strutture che rischiano. Vediamo di cosa si tratta.
L’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è un incentivo introdotto dal Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20, con la finalità di accelerare la capitalizzazione delle imprese attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.
Dal 2011, L’incentivo ha subito alcune modifiche: l’ultima in ordine di tempo è quella prevista dal decreto Sostegni bis.
L’articolo 19 del DL n. 73/2021, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ha introdotto la possibilità di beneficiare di una deduzione del rendimento nozionale (ACE), valutato applicando l’aliquota del 15% (invece di quella ordinaria dell’1,3%) corrispondente agli incrementi di capitale proprio, tramite il riconoscimento di un credito d’imposta da calcolare applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Tale Super Ace, dunque, può essere fruita generalmente come:
– deduzione dall’imponibile nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022;
– oppure mediante trasformazione in credito di imposta sulla base dell’aliquota corrente del contribuente (Irpef o Ires).
I soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione sono:
– le società e gli enti commerciali residenti;
– le società e gli enti commerciali non residenti;
– le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Per poter usufruire del credito di imposta, i soggetti con i requisiti richiesti dal DL n. 73/2021 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
– la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente;
– il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15%.
A proposito del SuperAce, un interessante articolo è stato pubblicato, a firma Dario Sencar e Francesco Paolo Tripoli, sulle pagine del Sole 24 Ore. Nel riportiamo in seguito nella sua interezza.
“Il contribuente, il cui reddito imponibile sia influenzato da operazioni soggette alla disciplina del transfer pricing, può predisporre un set documentale annuale che, se comunicato in dichiarazione ed esibito all’inizio di un controllo fiscale, lo protegga dalle sanzioni amministrative connesse ad un accertamento di maggior reddito da transfer pricing, sempre a condizione che l’ufficio ne riconosca la «idoneità».
La nozione di “idoneità” della documentazione del trasfer pricing (Masterfile e Documentazione nazionale), è declinata in dettaglio nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate2020.
Secondo il provvedimento (paragrafo 5.3.2) la «firma elettronica con marca temporale» da apporre entro il giorno di presentazione della dichiarazione è configurata quale «condizione di efficacia» della documentazione. Questa, quindi, sarebbe astrattamente “idonea” (per contenuti informativi completi, trasparenti e conformi al “vero”), ma in concreto non protettiva (che “non vincola” l’ufficio) in quanto “tardiva”. Anche la “struttura” (l’esposizione dei contenuti informativi) non pare un requisito essenziale a fronte della qualità e corrispondenza “al vero” dell’informazione.
La finalità della documentazione è infatti facilitare «l’analisi degli organi di controllo» fornendo loro «i dati e gli elementi conoscitivi necessari» e a prescindere da omissioni ed inesattezze parziali. Identificazione e qualificazione. Venendo quindi al cuore della «idoneità» che il provvedimento (paragrafo 5.3.3) declina con «specifico riguardo alla accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale».
La formulazione letterale del provvedimento pare rinviare ad alcuni concetti chiave delle linee guida Ocse del 2017 volti alla identificazione e qualificazione, sul piano della «sostanza economica», anche al di là del mero dato documentale, delle «relazioni economiche e finanziarie» tra «imprese associate». Da questo punto di vista, l’analisi di comparabilità dovrebbe riguardare lo scrutinio delle caratteristiche delle operazioni infragruppo, ossia i 5 «fattori di comparabilità », sulla cui base, principalmente, deve avvenire la scelta del “metodo” più appropriato e la individuazione,
se possibile, delle operazioni (o entità) comparabili. Il contribuente, quindi, può scegliere un metodo e/o individuare comparabili che l’ufficio non condivide, ma la le informazioni documentate rimangono “idonee” se forniscono in modo completo le basi informative richieste dal provvedimento.
Molto rilevante pare poi il chiarimento del provvedimento del 2020 per cui la protezione sanzionatoria può riguardare solo alcune operazioni (cherry picking, paragrafo 5.3.7) in quanto consente ai contribuenti di non documentare alcune operazioni, in ipotesi potenzialmente poco rilevanti, ma magari molto complesse da illustrare. In vista della scadenza dichiarativa per il periodo di imposta 2020 molti Gruppi stanno finalizzando la loro documentazione di transfer pricing e devono decidere come assicurare l’idoneità senza incorrere in costi di compliance.Di interesse è la possibilità, con rilevanza anche ai fini della “idoneità”, di poter integrare i contenuti informativi nel corso del controllo (paragrafo 5.2.2.)”.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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