L’Agenzia delle Entrate, scioglie ulteriori dubbi relativamente al momento temporale in cui applicare una delle due discipline agevolative del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, fornendo indicazioni utili anche in merito alle modalità di regolarizzazione della dicitura sulla documentazione già emessa.
Con le risposte alle istanze di interpello n. 602 e 603 del 17.09.2021, è stato chiarito che, gli investimenti per i quali, alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si è proceduto:
– all’ordine vincolante
– e versato l’acconto del 20%,
restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021.
Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell’ordinario termine del precedente regime (31 dicembre 2020). Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti “nuovi” (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre 2020) a causa del c.d. “effetto annuncio”, che – a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1°gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea generale) più vantaggioso.
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Utilizzo in compensazione del credito d’imposta
Nella risposta all’istanza n. 602, qui allegata, viene inoltre fornita una precisazione in merito all’utilizzo in compensazione del credito di imposta legittimamente maturato.
l’articolo 1, comma 1059, della legge di bilancio 2021, stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile:
esclusivamente in compensazione
in tre quote annuali di pari importo, (…)
a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (al riguardo le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 , e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante).
Nel caso di specie oggetto dell’istanza, tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020.
Nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Di conseguenza, nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta (fermo restando quanto evidenziato in premessa).
Infine, con risposta all’istanza n. 603, coerentemente con quanto già chiarito nella Circolare 9 del 23.07.2021, vengono forniti chiarimenti in ordine al riferimento normativo da indicare per le acquisizioni di beni, ovvero:
– per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-197 Legge 160/2019”
per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’ acconto del 20% – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054 e 1058 Legge n. 178/2020” .
Nel caso in cui non sia stato indicato il corretto riferimento normativo in documenti già emessi, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.
Sebbene resa in relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui ai commi 185 – 197 della legge di bilancio 2020, si ritiene che dette indicazioni tornino applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020 (i.e. , data di decorrenza della nuova disciplina agevolativa), attesa la sostanziale equivalenza degli obblighi di conservazione documentale posti a carico anche dei beneficiari del nuovo credito d’imposta.
In particolare:
– nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull ’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro,
– nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile:
stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972
– oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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