L’INPS ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in cui informa che è disponibile un nuovo servizio web di informazioni dedicato ai beneficiari di NASPI, in particolare coloro che hanno fatto richiesta dell’indennità di disoccupazione con esito positivo . Questa l’informativa :
Per tutti gli utenti con domanda di NASpI accolta è disponibile, accedendo all’area riservata MyINPS tramite SPID, CIE e CNS, una video guida personalizzata che illustra i servizi a loro dedicati. In particolate, la video guida indica all’utente come è stata calcolata la sua NASpI , quali sono le regole di compatibilità da considerare, l’importo e la durata del beneficio, in modo da anticipare le risposte alle domande più ricorrenti: ”Quanto prenderò ogni mese? Per quanti mesi? Cosa devo fare se trovo un nuovo lavoro? ecc”.
Con una comunicazione semplice e chiara, la video guida accompagna l’utente nella gestione in autonomia della propria NASpI , aprendo un canale interattivo con INPS, grazie ad apposite icone che compaiono durante il video.
Per chi ha compilato i campi della domanda NASpI relativi al lavoro autonomo svolto e al reddito da lavoro autonomo previsto, la video guida è personalizzata con messaggi aggiuntivi utili a ricordare l’obbligo di comunicazione annuale del reddito (per ridurre il contenzioso) e la possibilità di chiedere l’anticipazione NASpI . La video guida resta a disposizione del beneficiario per alcuni mesi all’interno dell’area notifiche MyINPS e sarà scaricabile anche attraverso il QR Code presente nella lettera di attribuzione del beneficio recapitata in Cassetta Postale online.”
Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche della NASPI 2021
La NASPI è l’indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che viene erogata dall’INPS in caso di disoccupazione involontaria ( per licenziamento dimissioni per giusta causa , dimissioni nel periodo tutelato per maternità, risoluzione consensuale con procedura di conciliazione presso l’ispettorato, risoltuizone a seguito di rigiuto al trasferimento oltre i 50 km, licenziamento disciplinare)
E’ in vigore dal 1° maggio 2015.
La NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Viene corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà delle settimane per le quali sono stati versati i contributi previdenziali, nel corso degli ultimi 4 anni
Durante il periodo di fruizione vengono accreditati i contributi figurativi .
Per avere diritto sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni.
L’importo della NASpI varia in relazione al reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione. Se il reddito percepito è inferiore all’importo minimo stabilito per legge ogni anno , l’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Se, invece, la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo, la NASpI è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.
Per il 2021 l’importo di riferimento è pari a 1.227,55 euro
A partire dal 91esimo giorno la NASPI viene ridotta 3% per ciascun mese.Inoltre nel caso si svolga contemporaneamente una attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, l’importo dell’indennità si riduce
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:
Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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