Si è concluso nella giornata del 23 settembre, con il rinnovo della fiducia in Senato, l’iter di conversione del Decreto “Green Pass bis”, il decreto-legge 6 agosto 2021, numero 111, che aveva disposto l’obbligo della certificazione verde per il personale scolastico e universitario e per i trasporti a lunga percorrenza. Il testo della legge di conversione 133/2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 235 del 1° ottobre 2021.
In sede di conversione sono state approvate numerose modifiche, che riguardano anche la durata del Green Pass ottenuto in seguito al tampone molecolare, che passa da 48 a 72 ore. La certificazione viene inoltre estesa anche agli impianti sciistici. Altre novità riguardano inoltre la scuola, con la deroga all’obbligo di svolgere le lezioni in presenza solo per la zona rossa e non più per la zona arancione.
Inoltre, le misure del Dl 122 del 10 settembre 2021, ovvero l’estensione del Green pass anche a chiunque entri a scuola e all’università e al personale delle Rsa, confluiscono anch’esse nella legge di conversione.
Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le misure del Decreto Green Pass bis e cosa è cambiato in sede di conversione.
La legge di conversione del Decreto Green Pass bis porta una grande novità, l’estensione della durata della Certificazione verde ottenuta con un tampone molecolare, che passa da 48 a 72 ore. Rimane invariata la durata delle certificazioni ottenute con tampone antigenico rapido.
Il decreto-legge 6 agosto 2021, numero 111 prevede che dal 1° settembre il Green Pass sia obbligatorio per l’accesso al trasporto pubblico a lunga percorrenza. In sintesi, occorrerà la certificazione per:
navi e traghetti, con esclusione di quelli intra-regionali e dei collegamenti nello stretto di Messina e quelli da e per le Isole Tremiti;
aerei;
treni a lunga percorrenza (intercity, intercity notte e alta velocità);
autobus con un percorso che attraversa più di due Regioni;
autobus NCC.
In sede di conversione l’obbligo è stato esteso “a funivie, cabinovie e seggiovie,
qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.”
Il Governo assicura il ritorno in presenza a scuola da settembre, con mascherine per tutti dai 6 anni in poi, distanziamento là dove è possibile, e l’obbligo di green pass esteso anche al personale scolastico, docente e non, sempre dal 1° settembre. Si continua a raccomandare la vaccinazione per gli over 12, ma non ci sono obblighi per gli studenti. Si ricorda inoltre che il Green Pass non è obbligatorio per bambini con meno di 12 anni.
Fino al 31 dicembre i presidenti di Regioni e Province autonome e i sindaci potranno agire in deroga alla frequenza delle lezioni in presenza in zona rossa e in casi eccezionali come la presenza di focolai o di alti rischi di trasmissione.
La grande novità introdotta in sede di conversione è che la norma del Decreto 122/2021 del 10 settembre 2021, il Decreto che estendeva l’obbligo della certificazione per chiunque entri a scuola, viene incorporata in questa legge di conversione.
La Certificazione verde servirà anche a studenti e docenti universitari e personale dell’università per l’accesso agli atenei. Non solo, anche in questo caso la norma che introduceva l’obbligo per chiunque entri nelle università viene incorporata in questa legge di conversione.
Anche l’obbligo di Green Pass per tutto il personale, anche non sanitario, delle Rsa confluisce in questa legge di conversione. Dal 10 ottobre al 31 dicembre tutti i lavoratori delle Rsa dovranno possedere la Certificazione verde.
Viene introdotta la possibilità di rilascio di una Certificazione verde provvisoria a tutti i cittadini dell’UE e di Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso di codice ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), o in alternativa di codici fiscali numerici provvisori. Questo per garantire l’accesso alle mense e ai servizi sociali.
I soggetti vaccinati che sono entrati a contatto con un positivo al Covid-19 saranno sottoposti a un periodo di quarantena della durata di 7 giorni, al termine del quale occorrerà fare un tampone. Per i non vaccinati la quarantena rimane di 10 giorni. Si attende la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle nuove misure.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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