Lo scorso 24 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 118/2021 “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Il decreto introduce una nuova procedura stragiudiziale per sopperire al differimento del Codice della Crisi, la cui entrata in vigore è slittata ufficialmente al 16 maggio 2022.
Lo strumento introdotto dal decreto si chiama “Composizione negoziata della crisi” e dovrebbe consentire agli imprenditori di uscire in modo rapido dalle difficoltà economiche, rese ancor più aspre dalla pandemia in corso.
“L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”
Con decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, il Ministero della Giustizia ha recepito il documento sulla composizione negoziata della crisi d’impresa, predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio. Il documento si compone di 5 sezioni che recepiscono le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa: si va dal test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento alla check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza, fino al protocollo di conduzione della composizione negoziata. Le ultime due sezioni sono dedicate, rispettivamente, alla formazione degli esperti e alla piattaforma.
Tale decreto conferma la natura consulenziale dell’incarico dell’esperto: si tratta di una figura imparziale, indipendente, ma certamente cui vengono richieste esperienza, capacità tecnica, negoziale e di relazione. Sono caratteristiche tipiche di ogni advisor di rilievo, ma che – ove posizionate in capo ad un soggetto che operi senza dubbio alcuno nell’interesse di tutte le parti – garantiscono un apporto di sicuro pregio ad un contesto, quello della negoziazione con i creditori, troppo spesso condizionato dalla sfiducia reciproca e da una frequente inadeguatezza qualitativa nella preparazione degli advisors.
Il decreto dirigenziale chiarisce ulteriormente il ruolo dell’esperto, il quale – come peraltro già recita il testo del quinto comma dell’articolo 5 del decreto legge 118 – «prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata». Il fine è aiutare l’imprenditore in difficoltà a mantenere la barra del timone verso spiagge cui sia possibile l’approdo. Sarà compito dell’esperto evitare proposte irricevibili, e portare l’azienda verso la meta.
A lui compete rivalutare le ipotesi dell’imprenditore e dei suoi advisors: dal test per la risanabilità dell’impresa (che va ripreso integralmente dall’esperto e reso oggetto di esame critico) alla disamina del piano di risanamento e della sua rispondenza alle guidelines del decreto dirigenziale, dalle diverse proposte da formulare agli stakeholders sino alla selezione degli strumenti necessari per implementare tali proposte – l’intera struttura negoziale si impernia su un contributo essenziale dell’esperto.
Esperto che non è spettatore, come un commissario giudiziale, ma deve prendere posizione rispetto alle proposte del debitore.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.