Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei Comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Sospesi anche gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.
Sono queste le disposizioni fornite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate alle strutture dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da attuare da subito nella cosiddetta “zona rossa”.
La sospensione riguarda i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.
Per tutto il periodo di sospensione (21 febbraio-31 marzo 2020), i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
fonte fisco.it
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