Ai sensi della lett. d) dell’art. 16, comma 1 del TUIR, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio.
È possibile fruire dell’agevolazione per gli interventi relativi alla realizzazione di:
autorimesse, o
posti auto
pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).
Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.
La detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione delle autorimesse pertinenziali.
Il principio vale tanto nel caso in cui il contribuente costruisca (in economia o tramite appalto a terzi) le autorimesse, quanto nel caso in cui le acquisti da cooperative o imprese edilizie. In quest’ultimo caso, le spese di realizzazione devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Le spese afferenti la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ammesse al beneficio, di cui il venditore dell’autorimessa deve tenere conto in sede di predisposizione dell’attestazione da rilasciare al soggetto IRPEF acquirente, possono essere quelle sostenute per:
la progettazione;
l’esecuzione dei lavori;
l’eventuale relazione di conformità degli stessi alle vigenti leggi;
le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori;
gli oneri di urbanizzazione;
la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).
Come noto, l’art. 1, comma 3 del DM 41/98 dispone che i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti:
la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
La C.M. n. 43/E del 2016 ha precisato tuttavia che nel caso in cui il pagamento per l’acquisto del box auto non sia stato disposto mediante bonifico, il contribuente può ugualmente fruire della detrazione a condizione che:
nell’atto notarile siano riportate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
Tali spese devono essere indicate nella sezione III-A del quadro RP (quadro E del modello 730/2020):
Per tali interventi sarà necessario indicare nella dichiarazione dei redditi nella Sezione III-B:
i dati catastali identificativi dell’immobile. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, in luogo dei dati catastali occorre invece barrare la casella che attesta appunto i lavori in “Condominio”.
se l’intervento è effettuato dal detentore dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che gli conferisce titolo alla detenzione (ad esempio, contratto di locazione);
gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
fonte fiscoetasse.com
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