Secondo la normativa in materia di smart working (lavoro agile) d.lgs. 81 2017, il lavoratore in smart working ha diritto allo stesso trattamento normativo e retributivo di colui che lavora in azienda ma riguardo il buono pasto, quanto pare le regole sono diverse. La giurisprudenza in generale spesso nega il diritto al buono pasto ma ci sono eccezioni.
Innanzitutto va verificato il contratto firmato:
se il buono pasto è previsto dal contratto collettivo applicato o dal contratto individuale si puo avere diritto a riceverlo anche quando si lavora in modalità smart working. In questo caso infatti ogni modifica contrattuale va concordata tra le parti e puo essere necessario un accordo sindacale. Ci possono essere limitazioni (come meglio dettagliato dalla sentenza citata oltre)
Se invece si tratta di una erogazione autonoma dell’azienda può essere variata con un atto interno e unilaterale. Ad esempio nella sentenza di Cassazione 16135/2020 è stato precisato che anche nel caso l’attribuzione dei buoni pasto sia una prassi aziendale consolidata negli anni, non è legittima l’aspettativa che essa si debba prolungare e il datore di lavoro puo decidere autonomamente, senza che il lavoratore possa vantare un diritto.Infine puo verificarsi il caso in cui il buono pasto sia previsto dal regolamento aziendale. In questa eventualità l’obbligo puo essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro , rispettando i limiti previsti nel regolamento stesso.
Recentemente il Tribunale di Venezia nel decreto 3463 dell’8 luglio 2020, ( allegato in fondo all’articolo) sulla scia di molte pronunce di Cassazione sul tema (Cassazione 20087/2008,14290/2012, 14388/2016) , ha affermato che , dato che tecnicamente il buono pasto non fa parte della retribuzione dal punto di vista normativo, il diritto non sussiste.
Nello specifico iI Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Federazione metropolitana della FP CGIL di Venezia avverso il Comune di Venezia per aver escluso dal godimento dei buoni pasto i lavoratori in lavoro agile, durante l’emergenza sanitaria da COVID- 19, senza previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. Il Tribunale di Venezia ha ricordato che
ai sensi dell’art. 87, comma 1 del d.l. 18/2020 e del DPCM 11 marzo 2020, alle p.a. è stato imposto il lavoro agile quale modalità ordinaria e generale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, dunque non si tratterebbe di una decisione discrezionale dell’ente in materia di organizzazione degli uffici e pertanto oggetto di informativa sindacale. Inoltre ha ricordato che :
per la maturazione del buono pasto, come disposto dagli artt. 45 e 46 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 14.09.2000, è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto fuori dall’orario di lavoro:
infine, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 31137/2019, il buono pasto non è un elemento della retribuzione ma un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro (ad esempio in caso di pausa pranzo ridotta) per agevolare il dipendente. Nel caso di smart working in cui il lavoratore può organizzare i tempi del proprio lavoro l’obbligo a carico dell’azienda non è applicabile.
fonte fiscoetasse.com
Comments are closed.