Nel corso della audizioni di ieri 31 agosto in senato del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il decretario dell’ordine Duraccio ha formulato alcune critiche al Decreto Legge 104 2020, cd. decreto agosto , in vigore dal 15 agosto scorso. L’audizione fa parte delle consultazioni per la messa a punto di eventuali modifiche da realizzare con la conversione in legge, dovuta per il 14 ottobre p.v.
In particolare è stata evidenziata la complessità della disciplina del blocco dei licenziamenti collegata a cassa integrazione ed esonero contributivo e alla nuova costosa seconda tranches di cassa integrazione prevista , ma solo per le aziende che fruiscano completamente delle prime settimane.
A questo proposito è’ stato fatto presente anche che la nuova proroga degli ammortizzatori sociali Covid di fatto esclude le aziende “virtuose” che non sono riuscite ad utilizzare tutte le diciotto settimane previste dalla precedente normativa.
In tema di esonero contributivo per le imprese che non ricorrono piu alla cassa integrazione il consiglio dell’ordine ritiene che per la possibilità di accesso all’agevolazione si debbano considerare anche i periodi autorizzati antecedentemente all’entrata in vigore del D.L.Agosto e collocati nei mesi di luglio e agosto.( sul tema si puo leggere l’articolo “Esonero contributivo alternativo alla CIG a chi conviene”)
Le proposte di modifica del testo del decreto riguardano anche l’articolo 3, riguardante il blocco dei licenziamenti già istituito con marzo con il decreto Cura Italia e modificato dal decreto Agosto concedendo maggiore libertà alle aziende ma con molte complicazioni ; per questo si chiede la modifica del secondo e terzo comma dell’articolo.
Altre proposte di modifica da parte dei Consulenti del lavoro sono le seguenti:
una disciplina transitoria di raccordo nella disciplina dei contratti a termine , tra quanto previsto dal decreto rilancio e dal decreto agosto (assenza di causale per 12 mesi) (vedi in merito “Contratti a termine 2020 niente causali ne obbligo di proroga”)
una maggiore specificazione dell’art. 22 (fondo di formazione per le casalinghe) sul requisito dell’iscrizione all’assicurazione sociale presso l’Inps (per maggiori dettagli leggi “Bonus casalinghe decreto agosto: di cosa si tratta”)
chiarimenti sulla tutela dei lavoratori fragili che dovrebbe consentire il rimborso delle indennità di malattia sul quale ad oggi mancano ancora le istruzioni oprrative da parte dell’Inps.
fonte fiscoetasse.com
Comments are closed.